Come fare per


Amministrazioni di sostegno

Cos'è

E’ la procedura con la quale si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per un soggetto che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Chi lo può richiedere

  • Il soggetto beneficiario, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima);
  • Il coniuge;
  • La persona stabilmente convivente;
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;
  • Se vi sono, il tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando;
  • I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al pubblico ministero);
  • Il pubblico ministero.
L’istanza per la revoca può essere presentata anche dall’amministratore di sostegno. La difesa tecnica è necessaria solo quando le misure che debbono essere adottate nell’interesse del beneficiario possono incidere sui diritti fondamentali della persona.

Dove si richiede

Tribunale Ordinario di Mantova
via Carlo Poma n. 13
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano terra
Orario di apertura: Lunedì – Sabato, 8.30 – 11.30 (prolungato alle ore 13.30 per atti in scadenza)

Cosa occorre

L’istanza si propone con ricorso accompagnata dalla nota d’iscrizione al ruolo.

Quanto costa

  • N. 1 marca per diritti di cancelleria da € 27,00;
  • Marche per diritti di copia.

Tempo necessario

Circa due mesi.